Statuto

Statuto

Norme generali

Art. 1
E’ costituita, l’associazione fra allevatori e cultori di uccelli in genere, denominata : “Associazione Ornicoltori Fata Morgana”, A.O.F.M.
L’associazione ha sede in Reggio Calabria, la stessa non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni influenza sia politica che religiosa.

Art. 2
L’Associazione si propone:
di riunire gli allevatori e gli amatori, per incoraggiare ed incrementare l’allevamento, migliorando altresì, le specie e le qualità di uccelli che possono essere allevati in cattività;
di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento, sia a scopo ornamentale che espositivo, riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione e di interessarsi, quindi della loro protezione e dei connessi problemi ecologici ed ambientali;
per tale motivo l’Associazione offrirà la continua e gratuita assistenza agli associati;
di svolgere ogni attività utile per la tutela e la conservazione dell’avifauna anche mediante l’immissione in natura di soggetti autoctoni;
di costituire e gestire oasi di rifugio e/o di stazionamento, di cura e recupero dell’avifauna;
di procedere ad inanellamenti scientifici, sotto la guida di piani predisposti da istituti universitari o progetti nazionali;
di incrementare l’attività e l’interesse degli allevatori, organizzando ogni anno una mostra, per l’esposizione e la premiazione dei migliori soggetti delle varie categorie previste dalla Federazione Ornicoltori Italiana, F.O.I.;
di intraprendere e di promuovere ogni iniziativa di collaborazione con tutte le altre associazioni della stessa natura;
di esercitare la tutela e la difesa degli scopi dell’associazione, in ogni sede e con i mezzi legalmente consentiti.

Soci

Art. 3
Possono iscriversi all’associazione tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere, che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarne ogni suo articolo.
Il numero dei soci è illimitato.
Per far parte dell’Associazione è necessario inoltrare richiesta scritta al consiglio direttivo, il quale procederà, entro venti (20) giorni, al relativo esame per l’eventuale ammissione del nuovo socio.
La decisione del consiglio è inappellabile.
Il socio perde la sua qualifica di associato nei casi di dimissione, decesso, moralità e provvedimenti disciplinari.

Art. 4
I soci si dividono in due categorie: Onorari ed Effettivi.
Sono soci onorari coloro che attraverso lo svolgimento della loro disinteressata azione, hanno acquisito meriti speciali e benemerenze.
I soci onorari hanno diritto di partecipazione alle assemblee con diritto alla parola, ma non al voto.
Sono soci effettivi tutti coloro che avranno avuto accettata la domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e versato la quota sociale anticipata.
Gli stessi partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo, e godranno di tutti i vantaggi e i privilegi di cui agli art. precedenti.
Saranno inoltre dichiarati decaduti i soci, che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in regola con la quota sociale annuale. La cessazione dalla qualifica di socio Effettivo verrà ratificata dal C.D.

Patrimonio e Gestione

Art. 5
Il patrimonio sociale è costituito da beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, rieserve o capitali riguardanti la vita dell. Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione stessa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ Art. 3 comma 10, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legislazione Italiana. Viene stabilita l’intrasmissibilità della quota sociale. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale è fatto obbligo al C.D. di redigere un rendiconto economico finanziario e cioè il rendiconto economico dell’Associazione. Tale rendiconto economico insieme a quello preventivo di spesa, dovrà essere sottoposto alla discussione ed all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 31 marzo di ogni anno. Assieme al bilancio consuntivo, dovrà essere discussa ed approvata dall’Assemblea dei Soci la situazione patrimoniale.

Organi dell’Associazione

Art. 6
Sono Organi dell’associazione Fata Morgana:

a) L’assemblea generale degli associati; b) Il Presidente dell’Associazione; c) Il Consiglio Diretivo; d) Il Colleggio dei Revisori dei conti; e) Il Colleggio dei Probiviri. Tutte le cariche ricoperte sono a titolo onorifico, gratuito e rinnovabile; hanno la durata di un triennio.

Assemblea Generale dei Soci

Art. 7
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo dell’Associazione, rappresenta la totalità dei Soci, e le sue delibere sono vincolanti per tutti i soci. Coloro i quali siano impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altri Soci, mediante delega firmata. Ogni socio può disporre di non più di una delega. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata con deliberazione del Consiglio direttivo, e dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno. I soci saranno convocati, con dieci giorni di anticipo sulla data di Assemblea, a mezzo avviso scritto, in cui sarà precisato la sede, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea straordinaria, direttamente, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Gli associati possono altresì richiedere direttamente la convocazione di una assemblea straordinaria, purchè la domanda, che deve contenere in forma esplicita l’ordine del giorno proposto, sia sottoscritta da almeno un quinto degli associati. Il C.D. si farà carico della convocazione di detta Assemblea, se la richiesta sarà conforme ai dettami del presente statuto, entro e non oltre i trenta (30) giorni, dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione, quando sono presenti o regolarmente rappresentati, almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un ora dalla prima convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Art. 10
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza, dal vice presidente.

Compiti dell’Assemblea

Art. 11
L’Assemblea ordinaria: Discute ed approva la relazione morale e finanziaria della gestione annuale dell’Associazione – Elegge il Presidente dell’Associazione – Elegge con votazione distinta i componenti del C.D. , i componenti del Colleggio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri. Potrà deliberare in merito ad eventuali espulsioni di Soci, nel caso che i pareri del C.D. e del Collegio dei Probiviri siano discordi. Approva le delibere a maggioranza dei voti dei soci presenti. La votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, quando si tratta delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, le votazioni avverranno a scrutinio segreto. In quest’ultimo caso l’Assemblea nominerà, tra i soci presenti, un Presidente di seggio e tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, costituendo così il seggio elettorale. Il socio che non fosse in regola con il pagamento delle quote sociali, non potrà esercitare il diritto di voto. I soci di età inferiore ai diciotto (18) anni, non hanno diritto di voto.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dell’Associazione, decade se non ottiene l’approvazione della relazione morale e finanziaria da parte dei Soci. In tal caso il Presidente deve convocare entro sessanta (60) giorni una Assemblea Straordinaria Elettiva.

 

Il Presidente

Art. 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, il controllo della stessa, firma gli atti sociali e ne delega la firma, convoca l’Assemblea, presiede le riunioni di C.D. e risponde del funzionamento dell’Associazione all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14
Il Consiglio Direttivo si compone di sei membri più il Presidente di Associazione, di cui uno con l’incarico di vice Presidente e un altro con l’incarico di Economo. Il C.D. dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15
Il Vice-Presidente e l’Economo, saranno eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Il Segretario viene nominato dal Presidente, egli sovraintende agli Uffici amministrativi; tiene i libri sociali, redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del C.D. dove, però, quando egli sia esterno al C.D., non ha diritto di parola nè di voto.

Art. 16
Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente di Associazione o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, in tal caso la riunione dovrà essere convocata entro e non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, dovrà essere fatto pervenire ai consiglieri, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni saranno valide purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre sedute consecutive, sarà ritenuto decaduto dall’incarico e sarà sostituito dal socio che lo segue nella graduatoria delle ultime elezioni per il rinnovo di tale organo sociale. Il Consiglio Direttivo che dovesse perdere, anche non contemporaneamente e per qualunque motivo, la disponibilità di tre dei suoi componenti eletti in prima istanza, decadrà immediatamente e si indiranno nuove elezioni per il rinnovo degli incarichi entro e non oltre trenta (30) giorni.

Art. 17
Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza di voti. Le votazioni potranno essere palesi o a scheda segreta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevarrà l’indicazione del Presidente; in quelle segrete la parità comporterà il riesame della proposta.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’Associazione. Esso viene convocato dal Presidente, normalmente nella Sede Sociale. Il Consiglio Direttivo predispone ed attua i programmi dell’Associazione, delibera il rendiconto spese, amministra il patrimonio dell’Associazione, fissa l’importo della quota associativa, esamina le domande di ammissione di coloro che volessero associarsi e decide in merito. Coordina l’organizzazione della Mostra Sociale con il direttore Mostra, delibera un Bilancio mostra preventivo, che dovrà essere scrupolosamente osservato dal responsabile della manifestazione, qualunque altra spesa non prevista dal Bilancio mostra preventivo, dovrà essere espressamente deliberata dal Consiglio Direttivo. Delibera su ogni questione relativa all’attività sociale.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque (5) membri, tre (3) effettivi più due (2) supplenti, eletti dall’Assemblea fra Soci aventi diritto di voto, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti, provvedono al controllo dell’amministrazione dell’Associazione, effettuando controlli periodici di cassa, da eseguire con cadenza trimestrale. Redigono apposita relazione sull’andamento tecnico finanziario che sarà presentato all’Assemblea. Restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Collegio dei Probiviri

Art. 20
Il Collegio dei ProbiViri è composto da tre membri, che possono essere eletti tra i Soci con diritto di voto, e con una anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno dieci anni, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. il Collegio si pronuncia in tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci dell’associazione e deve essere interpellato dal C.D. per la ratifica di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei Soci. Il suo parere è vincolante.

Provvedimenti disciplinari

Art. 21
Il mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito (28 di febbraio) determina la decadenza del Socio. La mancata, e non giustificata partecipazione di un Consigliere, a tre sedute consecutive di C.D. comporta la decadenza dall’incarico. Il Consiglio Direttivo può, con voto segreto, pronunciarsi, per comminare sanzioni disciplinari ai soci che si rendessero responsabili di condotta contraria ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine in qualunque rapporto sociale, morale e sportivo. il C. D., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e dei precedenti disciplinari potrà comminare le seguenti sanzioni: a) deplorazione; b) censura; c) espulsione. Per quanto riguarda il capo c, l’eventuale sanzione dovrà essere ratificata dal Collegio dei Probiviri, il cui parere sarà vincolante e nel caso risulti conforme a quanto deliberato dal C.D. determinerà l’espulsione del socio; ove dovesse essere contraria a quella del C.D. comporterà conseguentemente il successivo passaggio all’Assemblea dei soci che determinerà, con voto segreto il proscioglimento o l’espulsione.

Modifiche allo Statuto Sociale

Art. 22
Il C.D. o gli associati possono proporre modifiche allo Statuto Sociale.

Art. 23
Le modifiche allo Statuto Sociale devono essere discusse da un Assemblea Straordinaria. Le modifiche vengono approvate con parere favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei presenti.

Art. 24
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria per discutere le proposte di modifiche allo Statuto Sociale, dovrà essere inoltrata con preavviso di almeno venti (20) giorni sulla data dell’Assemblea a tutti i soci iscritti all’A.O.F.M.